La disposizione di delega

La legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015) ha previsto, nell’ambito di una delega generale per la riorganizzazione dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato (art. 8), diversi principi e criteri direttivi volti all’adozione di provvedimenti per un complessivo riordino della strutture della Forze di polizia volti tra l’altro:

  • alla razionalizazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche con l’obiettivo di realizzare una migliore cooperazione sul territorio;
  • all’istituzione del numero unico europeo 112;
  • alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso in altre Forze di polizia;
  • alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progresione di carriera del personale delle Forze di Polizia;
  • Razionalizzazione delle Forze di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato dapprima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (poi integrato dal D.Lgs. 228/2017) che è volto a dare attuazione alla delega nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell’efficacia delle richiamate funzioni e al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia che assorbe il medesimo Corpo.

Nello specifico sono stati definiti i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate.

Sono state poste le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma nel restante territorio. Si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l’assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell’Arma. Si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio numero unico di emergenza europea 112.

Con un secondo gruppo di disposizioni è stato disciplinato l’assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell’Arma Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La legge di delegazione aveva infatti stabilito che il transito del personale “nelle altre Forze di polizia” ovvero “in altre amministrazioni pubbliche” potesse avvenire solo “in un contingente limitato”, coerentemente con il principio che l’assorbimento del Corpo non deve compromettere l’unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte. Il riordino non ha interessato i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome che, previsti dai relativi statuti approvati con norme di rango costituzionale, già attualmente non fanno parte del Corpo forestale dello Stato.

Revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia
L’attuazione dei principi di delega è proseguita con l’adozione decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

L’intervento è correlato al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato contestualmente dallo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, adottato in attuazione della legge 244/2012.

Il decreto legislativo 95/2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia:

  • Polizia di Stato;
  • Arma dei carabinieri;
  • Corpo della Guardia di finanza;
  • Corpo di polizia penitenziaria.

Complessivamente la riforma si è fondata sulle seguenti finalità:

  • l’adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell’ambito dei diversi ruoli;
  • la semplificazione dell’ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici;
  • l’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell’anzianità di servizio;
  • l’elevazione del titolo di studio per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l’immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;
  • l’ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;
  • l’adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;
  • l’adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni organiche, sono state così rideterminate:

  • Polizia di Stato: da 117.291 a 106.242 unità (forza effettiva 101.980);
  • Arma dei carabinieri: da 117.930 a 117.800 (di cui 7.178 provenienti dl Corpo forestale dello Stato);
  • Corpo della Guardia di finanza: da 68.130 a 62.791 unità;
  • Corpo di polizia penitenziaria: da 45.262 a 41.274 unità (forze effettiva 38.744).

Successivamente, i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni sono stati destinati all’attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Ulteriori risorse – corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate – sono destinate alle medesima finalità, nonché all’incremento delle facoltà assunzionali per l’Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza e ad assunzioni straordinarie per la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria (DL 148/2017, art. 7).

Nella legislatura in corso è intervenuto il decreto legislativo 126/2018 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 95/2017. Anche il decreto 126/2018 è stato adottato in attuazione della legge-delega (L. 124/2015) che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati.

Nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica dello schema di decreto trasmesso alle Camere per il prescritto parere si evidenzia che il provvedimento è correlato, in particolare, all’esigenza di introdurre “le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria”.

Viene altresì ricordato nella relazione tecnica che, considerato che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo l , comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il decreto “contiene disposizioni in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativa di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere coperti finanziariamente anche con gran parte delle predette risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia”.

Successivamente, il decreto-legge 113/2018 (art. 1 della legge di conversione) ha previsto una nuova delega per l’adozione di ulteriori disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli e ha istituito a tal fine ulteriori risorse.

In attuazione di tale previsione, nel mese di gennaio 2020, è stato emanato il decreto legislativo integrativo e correttivo della materia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Tale provvedimento, entrato in vigore il 20 febbraio 2020, ha apportato modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Le autorizzazioni di spesa si basano sulle risorse recate dal Fondo istituito dall’art. 35 del citato decreto-legge n. 113/2018 in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui sono stati aggiunti ulteriori stanziamenti.

Da segnalare l’emanazione del nuovo regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza adottato con il DPR 5 dicembre 2019, n. 171.

 

Fonte: Camera dei Deputati