La riforma

Il provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze armate (decreto legislativo n. 94 del 2017), adottato in attuazione della delega prevista dall’articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012, ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, avanzamento, formazione, compiti, responsabilità e sui trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni.

Più nel dettaglio e in estrema sintesi per i marescialli sono previsti:

  • il riconoscimento della carriera a sviluppo direttivo;
  • il conseguimento della laurea;
  • nuove e maggiori funzioni e responsabilità;
  • il grado apicale di luogotenente e ulteriore qualifica di Primo Luogotenente.

Per i sergenti è prevista:

  • la riduzione delle permanenze ai fini dell’avanzamento in carriera;
  • la possibilità di transitare al ruolo superiore, attraverso un concorso per titoli, per coloro che rivestono il grado apicale del ruolo;
  • nuove opportunità per l’accesso al ruolo degli ufficiali;
  • introduzione della qualifica “speciale”.

Per i graduati è prevista:

  • la riduzione delle permanenze ai fini dell’avanzamento in carriera;
  • l’introduzione di una “qualifica speciale”;
  • la possibilità di transitare al ruolo superiore, attraverso un concorso per titoli, per il personale di grado apicale;
  • l’opportunità di accesso al ruolo degli ufficiali in forma definitiva.

Per gli ufficiali sono previsti:

  • riconoscimento carriera a sviluppo dirigenziale;
  • nuovi e maggiori funzioni, ivi compresi maggiori poteri di spesa;
  • conseguimento del grado di maggiore a 15 anni dall’ingresso in accademia.

L’ articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 è stato novellato dall’articolo 7, comma 4- bis, del decreto legge n. 185 del 2015 al fine di contemplare, oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi dei decreti legislativi attuativi della legge delega n. 244 del 2012, anche la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione – di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c) e d) – deve essere impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto legislativo n. 94 del 2017.

Disposizioni comuni a più categorie

Il decreto legislativo n. 94 del 2017 reca una serie di disposizioni comuni a più categorie. Si stabilisce il principio generale in base al quale gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. La categoria dei sottufficiali è comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo. Inoltre per i gradi apicali di entrambi i ruoli, è prevista l’attribuzione di specifiche qualifiche connesse all’assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d’appartenenza e all’anzianità posseduta. La categoria dei graduati, comprende il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.). E’, evidenziato il carattere di specialità dell’ordinamento del personale militare prevedendo, all’uopo, l’applicazione delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate. Le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile sono aggiornate alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell’ordinamento militare.

Altre modifiche riguardano:

  • l’esclusione, per il personale militare in servizio che partecipa a concorsi interni dalla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva;
  • la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all’estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria;
  • il calcolo dei periodi di congedo straordinario nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

Ufficiali

In estrema sintesi le modifiche in materia di ufficiali sono finalizzate: all’istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall’ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell’attuale trattamento economico della c.d. “omogeneizzazione”. Le modifiche riguardano reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali.

Più nel dettaglio:

  • è esteso l’esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
  • è eleminata la distinzione tra ufficiali inferiori e superiori;
  • è innalzato a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali;
  • è elevato a 35 anni il limite di età ed è prescritto il possesso almeno della laurea (triennale). Con riguardo ai frequentatori delle Accademie militari è inoltre previsto che possono accedere anche: i frequentatori dei corsi normali che siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea; gli iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, coloro che abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, conseguano tale titolo di studio entro l’anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano,
  • gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all’estero in qualità di Addetti militari e l’ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri sono considerati in soprannumero agli organici per massimo di 155 unità,
  • è prevista la ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza.

Tra le disposizioni transitorie si segnalano

  • una disciplina transitoria, sino all’anno 2022 per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti;
  • una disciplina transitoria, dal 1°gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019, per la formazione delle aliquote degli ufficiali;
  • la regolazione in via transitoria della permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore.

Marescialli

Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell’attuale qualifica, introduce un nuovo sistema di avanzamento “a scelta, per terzi”, per il grado di primo maresciallo e la riduzione delle permanenze nei gradi di caporaI maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali.

Il testo, inoltre, specifica lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Le modifiche riguardano il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli.

Nello specifico:

  • è inserito il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di “primo luogotenente”; “luogotenente carica speciale” per l’Arma dei carabinieri; “luogotenente cariche speciali” per il Corpo della Guardia di finanza, la “qualifica speciale” per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti;
  • sono individuate le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno al ruolo dei marescialli;
  • è prevista la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine del corso nella sede di servizio e di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall’interessato;
  • il periodo di permanenza minima ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente è fissato in un periodo minimo di otto anni.

Tra le disposizioni transitorie si segnalano:

  • limitatamente all’anno 2018, è bandito un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, riservato al solo personale militare appartenente ai ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente;
  • fino al conferimento delle promozioni relative all’anno 2021, l’avanzamento al grado di primo maresciallo avviene a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami. Si dispone, inoltre, che l’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami sia riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado;
  • è riconosciuto, a partire dal 1°gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente, mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

Sergenti

Le modifiche riguardano il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

Più nel dettaglio:

  • è previsto un il limite minimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’esercito italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare; per quelli con un’anzianità minima di dieci anni nel ruolo, è prevista una riserva al massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili;
  • sono previsti profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con “qualifica speciale”;
  • sono ridotti i periodi di permanenza per l’avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni.

Tra le disposizioni transitorie si segnalano:

  • una disciplina transitoria volta a salvaguardare i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017, già in atto all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame;
  • la graduale applicazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo;
  • i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità.

Graduati e truppa

Le modifiche riguardano il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei graduati e militari di truppa.

Nello specifico:

  • l’attribuzione della nuova “qualifica speciale” per i caporalmaggiori capi scelti;
  • il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell’elevata valenza operativa delle Forze armate;
  • maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con “qualifica speciale”;
  • riduzione dei periodi di permanenza per l’avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia;

Tra le disposizioni transitorie si segnalano:

  • il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;
  • l’attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado.

 

Disposizioni concernenti il riordino dell’Arma dei Carabinieri

Premessa

Il Capo II del decreto legislativo n. 95 del 2017, suddiviso in sette sezioni, reca una serie di novelle al Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernenti diversi profili che regolano l’ordinamento del personale dell’Arma dei Carabinieri. Nello specifico, la prima sezione reca disposizioni generali concernenti le dotazioni e i ruoli, mentre le successive sezioni II, III, IV e V, dispongono, rispettivamente, in merito ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri. Da ultimo, la sezione VI prevede norme concernenti l’ordinamento dell’Arma dei Carabinieri e la VII norme di coordinamento e finali.

Le dotazioni complessive

Le nuove disposizioni modificano le dotazioni complessive dell’Arma dei carabinieri ed introducono una nuova procedura per la successiva rideterminazione. Più in particolare vengono aumentate le consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti, mentre diminuisce quella degli ispettori, degli appuntati e dei carabinieri.

In estrema sintesi la consistenza organica:

  1. degli ufficiali in servizio permanente passa da 4.188 a 4.207 unità;
  2. del ruolo ispettori passa da 30.979 a 30.956 unità. La nuova disposizione elimina la possibilità di riservare 13.920 unità ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori;
  3. del ruolo sovrintendenti passa da 21.182 a 21.701 unità. La nuova disposizione elimina i revisori dalla consistenza organica;
  4. del ruolo appuntati e carabinieri passa da 65.464 di 58.877unità. La nuova disposizione elimina gli operatori e i collaboratori dalla consistenza organica.

Inoltre, è previsto che le dotazioni potranno essere rideterminate con un decreto interministeriale (difesa, semplificazione e la pubblica amministrazione e economia).

Sono rimodulate anche le dotazioni extraorganiche dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d’Italia. In quest’ultimo caso si segnale una forte riduzione in cui il contingente complessivo passa da 2.000 a 1.000.

Infine, si segnala che vengono lievemente modificate le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale di divisione (da 22 a 24), di brigata (da 80 a 82) e colonnello (da 465 a 470). [art. 4]

I ruoli

E’ prevista l’unificazione dei ruoli normale e speciale in un unico ruolo – ruolo normale -, l’istituzione del ruolo forestale, la ridenominazione del ruolo tecnico-logistico in ruolo tecnico. Inoltre è prevista la rimodulazione dei tre comparti del ruolo tecnico-logistico in amministrativo, tecnico-scientifico e sanitario psicologico.

L’alimentazione dei ruoli per l’Arma dei carabinieri, si distingue da quella delle Forze armate. [art. 5]

Ufficiali

Per quanto riguarda gli ufficiali, i canali attraverso cui possono esser reclutati sono la frequenza dell’Accademia militare e i concorsi interni per titoli ed esami per i luogotenenti e per i militari dei ruoli non direttivi. Tra i requisiti necessari si segnalano il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e il non superamento del cinquantesimo anno di età (luogotenenti) e la laurea triennale a indirizzo giuridico e il non superamento del quarantesimo anno di età (ruoli non direttivi). La soglia minima per l’attivazione del reclutamento si verifica quando il numero dei sottotenenti che concludono nell’anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/26 (attualmente pari ad 1/13) della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale. Sono previste specifiche norme per armonizzare le immissioni del ruolo tecnico e del ruolo forestale con quelle dei ruoli normale riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali, Si dispone, infine, la possibilità per gli ufficiali ausiliari di partecipare ai concorsi per l’accesso al ruolo tecnico e al ruolo forestale.

Con riferimento alla formazione la novità riguarda la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile che passa da un anno a 2 anni e in riferimento ai corsi di applicazione (due anni) e di perfezionamento (un anno) per gli ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l’Accademia militare. Per i sottotenenti che provengono dai luogotenenti la durata del corso è di 6 mesi mentre per coloro che provengono dagli altri ruoli è di due anni. Il corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico, passa da un periodo non inferiore a 6 mesi a un periodo non inferiore a 2 anni.

Per gli ufficiali del ruolo normale a nomina diretta viene prevista una ferma di 7 anni decorrenti dall’inizio del relativo corso di applicazione.

E’ prevista l’esclusione dell’Arma dalle disposizioni sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate e viene introdotta una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell’Arma. In linea generale gli ufficiali del ruolo normale, mantengono la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale e sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma di grado eguale.

Viene innalzato il grado dei componenti della Commissione ordinaria di avanzamento e la progressione di carriera avviene ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano e a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata. Il periodo di comando/servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento, è di almeno diciotto mesi continuativi di servizio.

Il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale sono inquadrati nel ruolo normale e non più nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri. [artt.6-10]

Ispettori

Per quanto riguarda gli ispettori, i canali attraverso cui possono esser reclutati sono per concorso pubblico e per concorso interno. La parte più consistente, pari al 70% è riservata al concorso pubblico mentre il restante 30% è riservato ai concorsi interni. In questo caso una percentuale pari al 20% è riservata agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e il restante 10% al ruolo degli appuntati e carabinieri. I titoli di studio necessari per i sovrintendenti è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per il ruolo appuntati e carabinieri è la laurea triennale. Per entrambi i ruoli è prevista un’anzianità di servizio di almeno 4 anni.

Una volta superato il concorso, prima dell’immissione in ruolo, è necessario frequentare un corso biennale, per coloro che provengono dal concorso pubblico o semestrale per coloro che provengono dal concorso interno dai ruoli di sovrintendente, appuntato e carabiniere.

La novità introdotta riguarda il corso di qualificazione che si compone di due fasi, la prima dedicata al ruolo degli appuntati e carabinieri e la seconda a quello dei sovrintendenti. Varia anche la composizione delle commissioni d’esame prevedendo un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante. Per l’accesso al ruolo ispettori da parte dei sovrintendenti è previsto il corso superiore di qualificazione invece del corso annuale.

Vi sono dei cambiamenti anche con riferimento ai compiti prevedendo la connotazione direttiva della carriera al fine di valorizzarne le funzioni e garantirne il transito, nella terza area funzionale delle Amministrazioni pubbliche. Vi è la possibilità per i luogotenenti (quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti) di conseguire la nomina – a domanda – a sottotenente di complemento all’atto della cessazione dal servizio.

Altre novità riguardano:

  • l’introduzione del grado (oggi qualifica) di luogotenente e la qualifica di carica speciale e la ridenominazione del grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in maresciallo aiutante;
  • l’avanzamento “a scelta” (in luogo della “selezione per titoli”) quale forma di avanzamento al grado di luogotenente;
  • i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore;
  • un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata con determinazione del Comandante generale per conseguire il grado di maresciallo aiutante;
  • la promozione al grado di luogotenente e il conseguimento della qualifica di “carica speciale anche per il personale delle bande musicali.[artt. 11-16]

Sovrintendenti

In estrema sintesi le modifiche che riguardano l’avanzamento di carriera sono volte a:

  1. ridurre la durata della permanenza in servizio, da sette anni a quattro anni ai fini dell’accesso al ruolo dei sovrintendenti da parte degli appuntati, carabinieri scelti e i carabinieri in servizio permanente);
  2. prevedere il possesso del requisito di due anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti e relativo al reclutamento dei sovrintendenti;
  3. stabilire una riserva di posti, ai fini dell’alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, in favore del personale già in possesso di specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare (in luogo della nuova specializzazione).

Con riferimento alla formazione e all’addestramento dei sovrintendenti. Le novità riguardano lo svolgimento del corso di aggiornamento e formazione professionale degli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, sia sulla durata del corso (durata non inferiore a un mese anziché tre mesi). È, inoltre, espunto il riferimento all’obbligatorietà di un esame orale al termine del corso ed è espressamente prevista la frequenza obbligatoria del corso ai fini della nomina a vice brigadiere.

Per quanto riguarda i compiti si segnala che alla nuova figura di brigadiere capo con la qualifica “qualifica speciale” può essere attribuito “il comando di piccole unità”, inoltre l’impiego biennale presso i comandi di stazione è esteso anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base.

Altre modifiche riguardano:

  1. la riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere (dagli attuali 7 anni a 5 anni);
  2. l’avanzamento a brigadiere capo “ad anzianità”, in luogo dell’avanzamento a scelta
  3. l’attribuzione della qualifica di “qualifica speciale” ai brigadieri con almeno 8 anni di permanenza nel grado che non si trovino nelle condizioni che determinerebbero la sospensione. [17-21]

Appuntati e carabinieri

Le modifiche introdotte riguardano la formazione, l’addestramento, le mansioni e l’avanzamento di carriera.

In estrema sintesi il titolo di studio per l’ingresso nel ruolo di base è quello di istruzione secondaria superiore, la licenza del primo ciclo superiore rimane per l’arruolamento nei gruppi sportivi.

Per le promozioni la permanenza nel grado è di:

  • 4 anni e sei mesi per il passaggio da carabiniere a carabiniere scelto;
  • 8 anni di permanenza nel grado di appuntato scelto per la qualifica di “qualifica speciale”.

 

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri

Il Corpo forestale dello Stato è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e le relative funzioni e risorse – sia umane che materiali – sono state, per la gran parte, trasferite all’Arma dei carabinieri e, per la restante parte, ad altre amministrazioni dello Stato (Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, Guardia di finanza e allo stesso – allora – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). Per un approfondimento su tale riforma, si rinvia alla lettura del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul relativo schema di decreto (atto del Governo n. 306 della XVII legislatura).

 

DI0509

per approfondire clicca qui

 

Fonte: Camera dei Deputati