Prova di idoneità per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali

 

RICORSO COLLETTIVO 

 

Il regime transitorio di cui all’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio consente di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali in esito allo svolgimento di prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, riservate a due categorie di soggetti (comma 1-quinquies):

a) a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell’art. 182;

b) a coloro i quali “abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni” entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter dell’art. 182.

Con decreto interministeriale n. 368 del 10 agosto 2019 è stato finalmente adottato il Regolamento di cui all’art. 182, co. 1-quinquies, cit., che “stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante e intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo”, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti di cui all’art. 29, co. 9-bis, d. lgs. 42/2004.

L’art. 3, decreto interministeriale cit., precisa che le prove di idoneità saranno indette con decreto del M.I.B.A.C., di concerto con il M.I.U.R., da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” e sul sito internet istituzionale del M.I.B.A.C. che ne fisserà, altresì, le date, le modalità di svolgimento e le sedi.

Da una prima analisi del Regolamento possono già individuarsi diversi profili di illegittimità che verosimilmente incideranno a livello dei bandi con i quali saranno indette le prove di idoneità di cui all’art. 182, co. 1-quinquies.

La possibilità di proporre un ricorso collettivo dinanzi al tribunale amministrativo regionale potrà essere valutata in esito alla fase di PRE-ADESIONE, che si concluderà in data 27 ottobre 2019.

I soggetti interessati a partecipare ad una eventuale azione collettiva possono compilare e inviare telematicamente il sottostante modulo dati.  

I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (v. Informativa-privacy).

 

PRE-ADESIONE – MODULO DATI 

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