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L’articolo 103 della Costituzione prevede che “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.
Nel nostro ordinamento, sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige. Il TAR decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente.
Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. In sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
La giurisdizione amministrativa
La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Sono in particolare devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di
Le azioni dinanzi al Giudice amministrativo
Tra le azioni esperibili dinanzi al giudice amministrativo vi sono quelle di annullamento, di condanna, di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di accertamento delle nullità previste dalla legge.
L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.
Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
Lo Studio fornisce assistenza per tutte le azioni esperibili dinanzi al Giudice amministrativo.
L’articolo 103 della Costituzione stabilisce che “la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”.
La nozione di “materie di contabilità pubblica”, secondo un’interpretazione evolutiva, va intesa nel senso che la Corte dei conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende concernenti la gestione di risorse pubbliche.
Inoltre, la Corte dei conti ha la giurisdizione nella materia delle pensioni civili, militari e di guerra.
Giudizio di responsabilità
Nei giudizi di responsabilità, la giurisdizione della Corte dei conti presenta i caratteri di un giudizio volto ad accertare la responsabilità amministrativo-contabile di singoli soggetti legati alla pubblica amministrazione per i danni pubblici dagli stessi causati nell’esercizio delle loro funzioni.
L’azione viene esercitata dal pubblico ministero contabile, il quale è l’unico soggetto che può attivare l’azione di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio in assenza di domanda di parte.
Sul piano sistematico, tale responsabilità si colloca nell’ambito delle c.d. cinque responsabilità in cui può astrattamente incorrere il pubblico dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni. Difatti, il pubblico dipendente, oltre a potere incorrere nella responsabilità amministrativo-contabile, può incorrere altresì nella responsabilità disciplinare, nella responsabilità civile verso terzi, nella responsabilità penale e nella c.d. responsabilità dirigenziale.
Lo Studio fornisce assistenza ai pubblici dipendenti interessati da azioni di responsabilità amministrativo-contabile e ciò sia durante la fase preprocessuale, qualora quest’ultimi risultino destinatari dell’invito a dedurre, sia durante la fase processuale, che prende avvio con il deposito nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente dell’atto di citazione in giudizio da parte del pubblico ministero.
Giudizio pensionistico
L’articolo 103 della Costituzione devolve alla Corte dei conti non solo la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, ma anche quelle sulle altre materie indicate dalla legge, tra cui rientra quella inerente alle controversie in materia di pensioni dei soggetti già in rapporto di pubblico impiego.
Più nello specifico, nell’ambito della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti rientrano i giudizi pensionistici relativi ai dipendenti pubblici, per i quali la Corte dei conti è giudice competente in via esclusiva, ivi comprese le domande presentate da dipendenti ancora in servizio, ed indipendentemente dal regime del rapporto di lavoro (pubblico o privatizzato).
Le controversie possono avere ad oggetto sia l’esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità.
In merito alle domande per le quali l’accertamento del diritto o della misura della pensione risulta implicare l’accertamento di una condizione di fatto o di diritto esterna al rapporto di pensione, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno mostrato una recente tendenza ad interpretare la giurisdizione della Corte dei conti in maniera espansiva, riportando alla cognizione del giudice delle pensioni questioni incidentali, quale, ad esempio, la domanda diretta all’accertamento della dipendenza della infermità dalla causa di servizio.
La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra. Le prime sono collegate al servizio prestato negli impieghi civili o nelle forze armate, le seconde a quello di guerra.
Lo Studio fornisce assistenza in materia sia per la disamina di casi specifici che per la proposizione di azioni giudiziarie.
L’articolo 102 della Costituzione prevede che “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.
Le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato privato, a rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico che non rientrano tra quelli devoluti dalla legge ad altro giudice, trovano la loro disciplina processuale nel Titolo IV del Codice di procedura civile.
Le controversie in materia di lavoro sono in primo grado di competenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
L’appello contro le sentenze pronunciate in primo grado è proposto davanti alla Corte di Appello territorialmente competente in funzione di Giudice del lavoro.
Contro la sentenza d’appello può essere proposto ricorso per cassazione, davanti alla Corte di Cassazione.
Limitatamente al pubblico impiego contrattualizzato, lo Studio si occupa anche di controversie individuali di lavoro.
In caso di incarichi che comportino anche competenze diverse da quelle proprie degli avvocati dello Studio, sarà prospettata al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
Questioni in materia di pubblico impiego e controversie previdenziali
Oltre che per le procedure selettive per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, lo Studio fornisce consulenza e assistenza in materia di
Lo Studio è poi in grado di fornire consulenza e assistenza legale anche in materia di controversie previdenziali.