Professioni
Esperienza
Tra il 2009 e il 2019, l’avvocato Pietro Celli ha assistito continuativamente la categoria dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali (oggi tecnici del restauro di beni culturali) nel lungo processo di acquisizione della qualifica professionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 del d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
A seguito dell’entrata in vigore della legge 14 gennaio 2013, n. 7 (recante “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali“), ai cui lavori preparatori ha preso parte in qualità di consulente legale di una delle maggiori associazioni di categoria (v. DDL Senato n. 2794_2011), ha assistito gli interessati nell’ambito di ricorsi collettivi proposti dinanzi al T.A.R. del Lazio per ottenere l’attuazione della nuova disciplina legislativa (nel numero 68/2013 della rivista specialistica ‘ANANKE è stato pubblicato un suo commento alla legge n. 7 del 2013 – Ananke 68 cecchi celli).
Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore sul tema, in particolare in occasione del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze e del Salone Internazionale del Restauro di Ferrara.
PARTNERS
Lo Studio opera in collaborazione con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, associazioni e comitati senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato.
Quadro normativo
Normativa
La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
La normativa nazionale, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell’Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale.
L’obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l’esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali.
L’Italia è stato il primo Paese dell’Unione a trasporre la direttiva nell’ordinamento interno, con conseguente abrogazione, in tutto o in parte, della normativa nazionale che in precedenza regolava la materia dei riconoscimenti professionali.
La nuova disciplina si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione.
La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi della nuova normativa, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
La professione che l’interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili.
Procedure
Il Trattato dell’Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che riguarda qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile.
La normativa vigente prevede apposite procedure per i cittadini dell’UE che intendono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in Italia e per i cittadini italiani interessati a spostarsi in uno dei Paesi membri, per stabilirsi o per esercitare attività lavorativa in regime di libera prestazione.
Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale.
Tuttavia, poiché ogni Stato membro può subordinare l’accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro.
Ciò potrebbe costituire un impedimento alla libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea.
Pertanto, sin dagli anni ’70, l’UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri.
La libera prestazione di servizi (novità della direttiva 2005/36/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell’UE, senza necessità di dover ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale.
Tra le novità previste dalla nuova normativa europea assume particolare rilevanza la Tessera Professionale Europea (EPC).
Al momento è possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare.
Tematiche
Lo Studio fornisce consulenza e assistenza legale in merito alla normativa e alle procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui le qualifiche sono state ottenute.
L’assistenza legale è fornita per questioni concernenti
- il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente
- il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale
- il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.
Più in particolare, lo Studio fornisce assistenza nell’ambito delle seguenti procedure:
- Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento
- rilascio della tessera professionale europea (EPC)
- rilascio della tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi
- accesso parziale a un’attività professionale sul territorio nazionale
- accertamento delle conoscenze linguistiche
- verifica della qualifica professionale del prestatore prima della prima prestazione di servizi
- riconoscimento professionale in regime di stabilimento
- riconoscimento dei titoli di formazione (tirocini di adattamento e prove attitudinali)
- riconoscimento del tirocinio professionale
- riconoscimento professionale sulla base dell’esperienza professionale
Lo Studio fornisce altresì assistenza giudiziale per la presentazione di ricorsi contro le decisioni negative delle Autorità competenti, e precisamente
- per ricorsi giurisdizionali al Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento
- per ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica della Stato, da presentarsi entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Categorie professionali
Lo Studio svolge la propria attività principalmente in favore delle seguenti categorie professionali, distinte con riferimento alle diverse Autorità competenti
- Medici chirurghi
- Infermieri
- Ostetriche
- Odontoiatri
- Veterinari
- Farmacisti
- Tecnici sanitari
- Psicologi
- Restauratori di beni culturali
- Tecnici del restauro di beni culturali
- Docenti di scuola dell’infanzia
- Docenti di scuola primaria
- Docenti di istituti di istruzione secondaria di I° grado
- Docenti di istituti di istruzione secondaria di II° grado
- Architetti
- Conservatori di beni architettonici e ambientali
- Ricercatori presso università ed enti di ricerca
- Agenti sportivi
- Allenatori
- Direttori tecnici sportivi
- Dirigenti sportivi
- Preparatori atletici
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Attività in corso
Collaboratori restauratori di beni culturali
Ricorso dinanzi al Giudice amministrativo per l’attuazione dell’articolo 182 del d. lgs. 42/2004 nella parte in cui prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali a seguito del superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante
Tecnici del restauro di beni culturali
Ricorso dinanzi al Giudice amministrativo per il riconoscimento della validità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero della Cultura, degli attestati di qualificazione professionale di Tecnico del restauro di beni culturali rilasciati dalla Regione Lazio
Collaboratori restauratori di beni culturali
Ricorso dinanzi al Giudice amministrativo per l’annullamento del d.m. 112/2019 (Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali), nella parte in cui prevede lo svolgimento di una prova preselettiva per i soli collaboratori restauratori abilitati ai sensi dell’art. 182 del Codice dei beni culturali
Restauratori di beni culturali
Ricorso dinanzi al Giudice amministrativo per la conferma dell’Elenco nazionale dei restauratori di beni culturali predisposto in attuazione dell’art. 182 del d. lgs. 42/2004 e tenuto dal Ministero dal Cultura (giudizio concluso con sentenza del TAR per il Lazio n. 1568/2021)
Restauratori di beni culturali
Ricorso dinanzi al Giudice amministrativo per l’annullamento del regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, approvato con d.m. 154/2017, nella parte in cui impone restrizioni nei confronti dei restauratori abilitati ai sensi dell’art. 182 del Codice dei beni culturali
Funzionari Restauratori presso il Mibact
Ricorso dinanzi al Giudice amministrativo per l’annullamento del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Mibact, nella parte in cui non prevede che il requisito del riconoscimento della qualifica di restauratore possa essere acquisito anche successivamente al termine per la presentazione delle domande da chi abbia partecipato alla procedura selettiva indetta con bando del 22 giugno 2015 (giudizio concluso con sentenza del TAR per il Lazio n. 12639/2017)
Informazioni
Servizi legali
- Se eserciti o aspiri ad esercitare una libera professione o appartieni a una categoria professionale e hai bisogno di tutela legale non esitare a contattarci, siamo in grado di fornire subito una prima consulenza
- Le questioni poste saranno esaminate attentamente e valutate alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, tenendo sempre conto delle peculiarità del caso concreto
- Se necessario sarà fornita assistenza per tutte le attività da compiersi (istanze, richieste di accesso ai documenti amministrativi etc…) nei confronti della P.A. e/o di soggetti privati
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- In esito alla trattazione della causa sarà effettuata la disamina dei provvedimenti giurisdizionali ai fini di eventuali ulteriori iniziative (impugnazioni, domande risarcitorie etc…)
Ricorda che
- I provvedimenti amministrativi (bandi di concorso, provvedimenti di esclusione, graduatorie etc..) possono essere contestati dinanzi al Giudice amministrativo per motivi di legittimità entro il termine perentorio di 60 giorni
- La presentazione di un ricorso presuppone una fase di approfondimento delle questioni sia in punto di fatto che di diritto, da cui scaturisce la scelta della migliore strategia processuale
- Il costo della prestazione professionale può dunque variare in considerazione delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare e dei tempi di esecuzione delle stesse
- Dovendo e volendo assicurare la qualità della prestazione professionale, sono accettati soltanto gli incarichi che sarà possibile svolgere con adeguata competenza
- L’avvocato è comunque libero di accettare l’incarico
- Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia
Rapporti economici
- Gli oneri per l’attività professionale sono sempre commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico
- Lo Studio fornisce sempre un preventivo di spesa prima di assumere incarichi professionali
- La pattuizione dei compensi è libera
- È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale
- L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico