Forze di polizia
Forte dell’esperienza maturata negli ultimi dieci anni – avendo l’Avv. Pietro Celli affrontato numerose questioni sia di interesse generale per il personale appartenente ai diversi ruoli della Polizia di Stato, sia di interesse particolare in favore dei singoli dipendenti delle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – lo Studio è in grado di fornire consulenza e assistenza legale qualificata agli appartenenti alle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) che ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza).
Anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali delle varie Forze di polizia, lo Studio assiste il personale dipendente per ogni questione inerente al rapporto di servizio o di impiego.
Con particolare riguardo alle questioni concernenti il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, le destinazioni presso le sedi di servizio, le progressioni di carriera e le nomine, i diritti sindacali, i procedimenti disciplinari, le ricompense, e quant’altro possa inerire al rapporto con l’Amministrazione di appartenenza, l’assistenza è fornita a tutto il personale dipendente, anche in quiescenza, appartenente ai diversi ruoli e carriere, di qualunque qualifica o grado.
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Assistenza e previdenza
DIPENDENZA DI LESIONI O INFERMITA’ DA CAUSA DI SERVIZIO
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, può fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio presentando domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio.
Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente, deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
Tale previsione si applica anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
EQUO INDENNIZZO
La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio; in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni. La menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
In ogni caso, la richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto sopra, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui sopra, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
PENSIONE PRIVILEGIATA
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
Le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
In materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, lo Studio è in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria, in sede sia procedimentale che giurisdizionale.
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